Quali sono i presupposti per poter azionare uno sfratto?
- L’esistenza di un valido contratto di locazione: l’intimante dovrà depositare un regolare contratto di locazione;
- La forma scritta, per le locazioni ad uso abitativo stipulate dal 30.12.1998 – entrata in vigore della L. 431/1998 – e per le locazioni ultranovennali;
- L’avvenuta registrazione per tutti i tipi di locazioni stipulate dal 10.01.2005 (data di entrata in vigore del comma 346 della Legge 30 dicembre 2004 non applicabile retroattivamente come da Cass. Civ Sez. II sentenza n. 5612 del 07.03.2017). La registrazione, anche tardivamente intervenuta, ha efficacia sanante retroattiva (cfr Cassazione SS. U.. 23601/2017; Cass. 10498 del 28.04.2017). Il tardivo pagamento delle annualità successiva alla prima, non inficia invece in alcun modo l’azione giudiziaria;
- Presupposto della morosità: l’azione è esperibile nel caso di inadempimento del conduttore relativa a canoni e/o oneri accessori (il cui importo sia corrispondente almeno a due mensilità di canone), non invece per altri inadempimenti.
Avv. Federico Bocchini
Centro Studi Giuridico Confabitare


